Art. 6 co. 1 e art. 5 co. 2 ex d.lgs. n. 231/2001
L’ente non risponde:
• se ha preventivamente adottato ed efficacemente attuato il Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire il reato;
• se prova che l’autore del reato ha agito fraudolentemente eludendo il Modello di Organizzazione e di Gestione adottato;
• se prova di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento ad un proprio organismo (OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
• se è provato che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza;
• se chi ha commesso il reato ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
L’adozione di un MOGC 231 ad oggi non è un obbligo di legge ma esserne sprovvisti significa correre il rischio di incorrere in sanzioni tali da mettere in seria difficoltà tutta l’organizzazione aziendale, tra le quali:
• interdizione dell’esercizio e dell’attività;
• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
• divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi;
• revoca di quelli già concessi;
• divieto di pubblicizzare bene o servizi;
• pubblicazione della sentenza;
• confisca del prezzo e/o del profitto del reato.
Tribunale di Milano, sez. VIII civile 13/2/2008, n. 1774
“ […] per quanto attiene all’omessa adozione di un adeguato modello organizzativo […] risulta altrettanto incontestabile il concorso in responsabilità di […] quale Amministratore delegato e Presidente del CdA, aveva il dovere di attivare tale organo, rimasto inerte.”“[…] il Tribunale condanna […] a risarcire danni alla S.p.A. […] danni da quest’ultima subiti in connessione con l’omessa adozione di un adeguato modello organizzativo”.
Gli Amministratori che non adottano un MOGC possono essere oggetto di azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. da parte dei soci danneggiati a seguito di una sanzione per responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs 231/01: la società deduce l’inadempimento degli amministratori ai doveri loro imposti dalla legge o dall’atto costitutivo (compresa negligenza commisurata alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze, con il limite del business judgment rule) e chiede il risarcimento del danno che i loro comportamenti inadempienti hanno provocato al suo patrimonio.
Il Modello è predisposto su misura della singola realtà aziendale
Ogni realtà aziendale è differente, per questo motivo ASPERA 231 valuta ogni particolarità e sviluppa il miglior Modello possibile.
Affidarsi ad ASPERA231 significa dotarsi di un servizio professionale su misura per la tua azienda, affidabile e specializzato.
Hai già adottato un modello 231? ASPERA231:
- è il tuo partner per monitorane idoneità, efficacia, adeguatezza ed individuare eventuali carenze nel disegno dei controlli in essere;
- offre il supporto nel mantenere sempre attuale il tuo MOGC 231 secondo gli aggiornamenti delle normative vigenti. Mettere a punto e applicare un Modello Organizzativo 231 realmente efficace, aggiornato ai “reati presupposto” contemplati dal suddetto Decreto Legislativo, è un intervento imprescindibile, al fine della tutela dell’Ente;
- fornisce: formazione e consulenza all’Organismo di Vigilanza e audit specialistici per conto dell’Organismo di Vigilanza.
Sei un professionista e/o uno Studio Associato? ASPERA231, attraverso un rapporto di reciproca fiducia e correttezza:
- ti supporta in tutte le fasi di implementazione e mantenimento del MOGC;
- ti assiste nell’offerta di formazione in ambito 231;
- ti consente di ampliare l’attività di consulenza, superando impegni e investimenti necessari per ottenere una “qualità” del servizio.
COS’E’ IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001?
Il D.Lgs. 231/2001 disciplina una nuova forma di “responsabilità da reato” a carico di enti, società e associazioni, anche prive di personalità giuridica.
L’origine di questa responsabilità deriva da provvedimenti europei, ma soprattutto dall’esigenza di porre delle regole in uno scenario sempre più caratterizzato da una criminalità economica di cui le imprese sono protagoniste indiscusse.
La non imputabilità delle stesse in taluni reati e il solo ricorso alle sanzioni contro soggetti privati avevano reso inadeguato il sistema complessivo di protezione: problema superato oggi giorno dall’aggiunta di quella che la dottrina definisce “responsabilità da reato”, oppure “responsabilità quasi penale” (si è compatti nel non definirla realmente amministrativa) delle stesse.
Ora più che mai la Giurisprudenza, dopo anni di pausa, risulta completamente votata all’attuazione piena e sostanziale del Decreto, il quale può mettere facilmente in difficoltà imprese di ogni dimensione che operano nel nostro Paese.
L’adeguamento al Decreto 231 pare dunque quanto mai necessario dovendo ormai l’impresa prendere atto della necessità di svolgere una sistematica azione di prevenzione del rischio, oltre che di certificazione e miglioramento del grado di controllo interno aziendale.
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Con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Decreto 231) il Legislatore ha fornito una risposta all’esigenza di non lasciare impuniti quei soggetti, diversi dalle persone fisiche (che possono anche non possedere personalità giuridica) i quali “concorrono” al compimento dell’illecito, e ai quali è possibili muovere un effettivo “rimprovero” ex art. 27 della Costituzione.
Da parte del Legislatore è chiara la volontà di fare emergere la forma di responsabilità dell’Ente allorquando i comportamenti illeciti dei singoli individui siano generati:
• all’interno dell’Ente;
• siano in qualche modo funzionali ad esso
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L’adozione di un MOGC 231/01 allo stato attuale non è un obbligo di legge. Si rilevano specifiche normative, che impongono in taluni casi l’adozione del Modello per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione e/o per ricevere specifici accreditamenti (Enti di Formazione) e alle società controllate e partecipate dalle Regioni.
Al di fuori di tali specifici casi, dotarsi di un MOGC 231 non è un obbligo, ma esserne sprovvisti significa correre costantemente il rischio schematizzato in precedenza e di incorrere in sanzioni tali da mettere in seria difficoltà tutta l’organizzazione aziendale.
Il Modello permette di realizzare un completo sistema di controllo ed organizzazione interno disposto e previsto altresì dall’art. 30 D.Lgs. n.81/2008 quale esimente per la responsabilità della società.
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Ogni Ente e/o società deve essere dotato di un proprio ed esclusivo MOGC 231/2001.
Ciò comporta che tale modello debba essere redatto “su misura” alle diverse realtà organizzative al fine di poter rispondente alla reale struttura ed organizzazione dell’Ente/società.
La stesura del Modello deve essere frutto di una attenta analisi dell’organizzazione aziendale atta alla determinazione dell’esposizione della società stessa ai reati presupposto contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001 (attività statuita ex art. 6).
In concreto, l’attività di individuazione dell’esposizione ai predetti reati, definita tecnicamente come “mappatura delle aree sensibili”, si deve articolare mediante una lunga attività di interviste dirette verso i soggetti presenti nelle aree dei processi esistenti nell’Organizzazione dell’Ente.
L’attività di intervista ha quale proprio obiettivo quello di analizzare ogni attività sensibile ex D.Lgs. 231/2001.
• Macroanalisi della presenza e del peso di eventuali “rischi 231”
• Conseguente decisione di adottare o meno il Modello 231
• (elaborazione ed) approvazione del Modello 231 (ivi compreso il Codice Etico)
• Aggiornamento modello
• Individuazione e nomina dell’Organismo di Vigilanza, attribuzione poteri di iniziativa e controllo.
Il testo del d.lgs. 231/2001 richiede espressamente, ex art. 6.1 lett b) la costituzione di un organismo, dotato di requisiti al fine di:
• vigilare sull’effettività ed adeguatezza del Modello;
• valutare l’attualità del Modello;
• proporre i necessari adeguamenti e verifiche;
• ricevere le segnalazioni attinenti possibili illeciti o irregolarità aziendali.
ASPERA231 può ricoprire con personale qualificato e indipendente l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza.
Il modello 231 si compone di:
• una parte generale (identifica le caratteristiche strutturali dell’Organizzazione dell’Ente nonchè le modalità di creazione del modello e della sua diffusione – formazione/informazione);
• una parte speciale (afferente le diverse tipologie di reati presupposto contemplati nel D.Lgs. 231/2001);
• un Codice Etico (indicante le regole di condotta proprie dell’Organizzazione);
• un Sistema disciplinare (riportante i principi base del CCNL applicato);
• uno Statuto dell’OdV;
• un Regolamento dell’Odv;
• un Sistema di Procure e di deleghe;
• una Organizzazione gerarchico-funzionale;
• un Documento di analisi rischi (mappatura dei rischi).
L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in oggetto, non subivano conseguenze dalla realizzazione di reati, eventualmente commessi, da amministratori e/o collaboratori interni ed esterni.
L’importanza dell’implementazione di un MOGC è di fondamentale importanza per le imprese di qualunque dimensione e/o oggetto dell’attività. La commissione di un illecito può infatti riguardare le grandi aziende, le PMI, ma anche le Microaziende.
Proprio in relazione alle grandi e medie imprese, gli effetti delle pesanti sanzioni richiamate dal D.Lgs. 231, anche accessorie, possono avere effetti devastanti per la continuità aziendale.
La nuova responsabilità dell’Ente si manifesta soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reato da parte di soggetti legati a vario titolo all’Ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’Ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dello stesso Ente.
L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 contempla tuttavia una forma di “ESONERO” da responsabilità dell’Ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, “di aver adottato ed efficacemente attuato il modello 231 idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati”.
Il sistema prevede l’istituzione di un organo di controllo interno all’Ente con il compito di vigilare sull’efficacia reale del Modello 231.
L’esonero da responsabilità dell’Ente passa attraverso il giudizio d’idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo che il giudice penale sarà chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell’autore materiale del fatto illecito. Dunque, la formulazione del MOGC 231 e l’organizzazione dell’attività dell’organo di controllo devono porsi come obiettivo l’esito positivo di tale giudizio d’idoneità.
È opportuno precisare che la legge prevede l’adozione del Modello 231 in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, sebbene esponga l’Ente alla responsabilità diretta per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.
Pertanto, di fatto, l’adozione del Modello 231 diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell’esimente (Sentenza Thyssen Krupp). Facilita poi l’applicazione dell’esimente, soprattutto in termini probatori, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del Modello 231.
ASPERA231 riporta di seguito le macrofasi di erogazione del servizio offerto:
1. Somministrazione del questionario di valutazione iniziale per verificare la complessità dell’intervento.
All’Ente, previa acquisizione dei dati anagrafici, sarà proposto un questionario iniziale di valutazione della complessità della struttura.
2. Raccolta e analisi di tutta la documentazione esistente (organigrammi, ordini di servizio, procedure operative esistenti, deleghe e procure, regolamenti, sistema disciplinare, certificazioni, contrattualistica, ecc.).
3. Interviste individuali propedeutiche alla precisa dentificazione delle attività “a rischio reato da catalogo”, attraverso la mappatura delle aree interessate al rischio di commissione di reato.
4. Implementazione del Modello 231, che si divide in:
a) Implementazione del Codice Etico: documento nel quale sono definiti diritti e doveri morali strettamente legati a norme di comportamento che devono essere rispettate da tutti coloro i quali operano con e per il l’ente, descrivente le responsabilità etico-sociali di ogni componente dell’organizzazione per mettere in atto azioni sistematiche e non eludibili.
b) Implementazione della Parte Generale: contiene la descrizione delle tematiche generali relative al modello.
c) Implementazione della Parte Speciale: descrive in modo specifico procedure, processi e strumenti operativi che l’azienda mette in atto per eliminare il rischio di commissione di reato.
La Parte Speciale del Modello 231 consiste nel documento che sintetizza e rimanda ad elaborati specifici quali, ad esempio, si possono richiamare:
• protocolli / procedure, afferenti la corretta conduzione delle attività a rischio;
• regolamento di funzionamento dell’Organo di Vigilanza (si veda par. successivo), con posizionamento nell’organigramma e nell’operatività aziendale.
• sistema disciplinare e sistema di deleghe e poteri;
• piano di formazione e comunicazione, rivolto a tutti i portatori di interesse, delle principali regole e disposizioni previste dal Modello 231 adottato.
Il D.Lgs. 231/01 richiede, ai fini dell’esonero dalla responsabilità amministrativa dell’Ente, l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sull’efficacia reale del Modello 231: Organismo di Vigilanza, abbreviato OdV.
Le attività che tale OdV deve assolvere sono:
a) vigilare sull’effettività del Modello;
b) verificare l’adeguatezza del Modello;
c) analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
d) curare l’aggiornamento, ove necessario, del Modello, attraverso:
e) la presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi aziendali competenti (il Consiglio di Amministrazione);
f) il mantenimento di flussi informativi follow-up così da accertare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.
Le attività che l’OdV intende svolgere in attuazione del D.Lgs. 231/01 devono essere riportate in un documento, solitamente denominato Piano Operativo dell’Organismo di Vigilanza.
Il Piano Operativo, pertanto, è un documento dell’OdV che:
• definisce le attività ispettive che l’OdV intende compiere nel corso dell’anno fornendone una pianificazione temporale;
• identifica le funzioni e i processi coinvolti, le attività che saranno svolte ed i risultati attesi;
• serve per la definizione delle risorse finanziarie (budget dell’OdV), strumentali ed umane necessarie;
• è funzionale alla pianificazione pluriennale degli interventi di verifica e di controllo.
Il Piano Operativo può, se ritenuto opportuno dall’OdV, essere presentato all’Organo dirigente, ma non è necessaria la sua approvazione che, anzi, minerebbe l’autonomia dell’iniziativa di controllo e l’indipendenza del OdV stesso.
Spesso, infatti, ci si limita a stimare i soli costi relativi alla fase di “prima adozione”, dimenticando che l'azienda dovrà in seguito sostenere ulteriori costi per mantenerne l'efficacia, e che tali costi si andranno spesso a sommare a quelli già sostenuti per altre attività di controllo (interno o esterno, imposte dalla legge o adottate volontariamente).
Con esclusivo riferimento alla prima fase (Implementazione del Modello 231) le principali attività offerte sono:
1. analisi approfondita dell'organizzazione aziendale esistente, attraverso interviste agli organi apicali, dirigenti e collaboratori diretti della struttura, la visione dell’organigramma, ove esistente, dello statuto e di eventuali deleghe;
2. identificazione delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 teoricamente applicabili all'azienda;
3. definizione delle aree di intervento;
4. implementazione degli interventi organizzativi di adeguamento;
Il tutto al fine di:
• procedere con le interviste nei confronti dei responsabili delle singole aree, al fine di delineare con precisone le attività dagli stessi espletate e dunque ottenere un MOGC funzionale;
• implementare le procedure per ogni sistema in modo tale da disporre di documenti dedicati e, consentire, ad ogni singola funzione, semplicemente conoscere il comportamento da adottare;
• disintegrare, per la parte pratica, i sistemi di qualità, ambiente e sicurezza in modo da ottenere un MOGC di effettiva attuazione.
Poiché la validità del Modello 231 è subordinata all’effettiva applicazione, garantita dall’OdV, l’azienda dovrà essere in grado di assicurare la corretta gestione del modello organizzativo.
ASPERA231 propone i servizi necessari a garantire:
a) l'efficacia del modello organizzativo nel prevenire i comportamenti non voluti o l'adempimento degli obblighi normativi in materia di sicurezza;
b) l'aggiornamento del modello organizzativo al verificarsi di mutamenti organizzativi o normativi;
c) l’attività di formazione annuale obbligatoria in ambito 231 a tutti i Destinatari del MOGC.
Con riferimento ai primi due punti, si tratta sostanzialmente di adottare interventi progettuali simili (ma generalmente di “minore impatto") a quelli identificati per la prima fase.
Si rammenda che è compito dell'OdV assicurare che le procedure aziendali, adottate in attuazione del D.Lgs. 231/01, una volta approvate siano effettivamente seguite dalle strutture aziendali (pur non avendo egli operatività in azienda); ciò avverrà con opportuni interventi di audit, svolti ricorrendo alle competenze professionali interne o ricorrendo a professionisti esterni.
Il piano di formazione è finalizzato a trasferire ai destinatari del Modello:
a. la conoscenza dei principi chiave della normativa “231” e del Codice Etico e le regole auree di natura organizzativa previste dalle presenti Linee Guida;
b. le norme interne di dettaglio previste dalle singole procedure. Quest’ultime devono essere conosciute soprattutto da coloro che operano nelle rispettive aree di rischio.
Per i soggetti apicali e per gli amministratori ASPERA231, in collaborazione con l’organizzazione dell’Ente, pianifica periodicamente un incontro formativo/informativo frontale sul Modello Organizzativo.
Per gli altri dipendenti provvede in modalità e-learning, con sistemi che assicurino la tracciabilità della erogazione del servizio.
Restano fermi gli obblighi formativi previsti da specifiche normative (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy etc…) i cui contenuti, definiti dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), devono far richiamo ai collegamenti con i rischi “231” connessi ai controlli di compliance declinati dalle norme speciali in materia.
L’informazione relativa al modello è assicurata mediante:
• per fornitori esterni, shareholders e altri stakeholders attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale delle presenti Linee Guida e del Codice Etico;
• per i dipendenti attraverso la pubblicazione sull’intranet aziendale delle parti speciali del modello e dei protocolli/procedure e di ogni altra documentazione utile.
Il 15 ottobre 2016 è stata pubblicata la nuova norma ISO 37001/16 sui requisiti dei Sistemi di Gestione Anti-Corruzione che potranno, quindi, essere certificabili.
La norma ISO 37001 "Anti-bribery management systems" in italiano "Sistemi di gestione anti-corruzione", identifica uno standard di gestione per aiutare le organizzazioni nella lotta contro la corruzione, istituendo una cultura di integrità, trasparenza e conformità. La norma può fornire un importante aiuto nell’implementazione di misure efficaci per prevenire ed affrontare fenomeni di corruzione.
L’anti-bribery management system può essere un sistema a sè stante oppure integrato in un sistema di gestione già implementato come ad esempio il Sistema di gestione qualità ISO 9001.
L’Organizzazione può, infatti, scegliere di attuare il sistema di gestione sull’anticorruzione insieme a, o come parte di altri sistemi, come quelli riguardanti la qualità, l’ambiente e la sicurezza.
In particolare, con riguardo alle organizzazioni soggette alla legge italiana, può essere parte del «Modello di Organizzazione e Gestione» adottato ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
ASPERA231 con il proprio personale qualificato è in grado di sviluppare in Azienda un “Sistema di Gestione Anticorruzione” certificabile eventualmente anche a completamento o sviluppo di un Modello 231 esistente.
In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27.01.1999, il 06.11.2012 il Legislatore ha approvato la Legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012).
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31.10.2003, firmata dallo Stato italiano il 0912.2003, ratificata attraverso la Legge 03.08. 2009 n. 116.
La Convenzione ONU 31.10.2003 prevede che ogni Stato debba:
• elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
• adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
• vagliarne periodicamente l’adeguatezza;
• collaborare con gli altri Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.
La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.
Il nostro Legislatore in attuazione della Convenzione ONU 2003 ha emanato diversi provvedimenti normativi finalizzati a implementare la capacita del nostro Stato di contrastare la corruzione che integrano e completano il quadro delineato dalla Legge n. 190/2012.
Se necessitate di una soluzione operativa per la predisposizione del Piano Prevenzione della Corruzione o per l’integrazione con il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, vi proponiamo i seguenti servizi:
• Rilevazione e valutazione del modello di controllo posto in essere in tutte le attività, processi e sottoprocessi, individuazione delle possibili aree a rischio e delle misure di prevenzione rispetto a quanto previsto dalla normativa (cd. Risk assessment);
• Costruzione del Piano Prevenzione della Corruzione (PPC) e/o se già esistente elaborazione di una Parte Speciale da integrare nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231 (Modello 231);
• Supporto nell’individuazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC);
• Redazione e/o aggiornamento del Codice Etico ai sensi della Legge 190/2012;
• Supporto al Management nell’attuazione dei Principi contenuti nel PPC e/o Modello 231;
• Rafforzamento del sistema esistente idoneo a prevenire i reati di corruzione attiva e passiva;
• Comunicazione e formazione ai dipendenti e ai portatori di interesse;
• Redazione del Piano di Vigilanza Triennale/programmi annuali del RPC e/o Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 (OdV) ed esecuzione degli audit/test;
• Costruzione dei Flussi Informativi da e verso l’OdV/RPC.
ASPERA231 ai fini dell’idoneità, efficacia e adeguatezza del Modello di Organizzazione 231:
• analizza concretamente i cambiamenti che hanno interessato l’organizzazione e, soprattutto, le eventuali infrazioni e inadempienze riscontrate.
• analizza l’applicazione pratica del D.Lgs. 231/01 da parte della Magistratura, e la tendenza ad estendere la responsabilità penale delle associazioni ai reati c.d. fine che, pur non essendo compresi all’interno del suddetto Decreto, può rivelarsi utile prenderne in esame rischi che possono essere ad essi interconnessi.
• è attenta all’evoluzione dei reati presupposto via via implementati nel Decreto stesso, che, dal 2001 ad oggi, ha assistito a importanti modifiche e integrazioni.
• esamina i rischi connessi agli illeciti societari, dai tentativi di riciclaggio, dalle violazioni sul diritto d’autore, fino a giungere ai più pesanti reati di criminalità organizzata o i delitti contro l’industria e il commercio.
• esamina altresì i reati introdotti più di recente, i quali vertono principalmente sull’attenzione ambientale, sul lavoro irregolare e sulla corruzione tra privati.
È compito del professionista guidare l’Ente verso la realizzazione di un Modello idoneo, efficiente e adeguato alla realtà organizzativa e verso una adozione sostanziale ed effettiva, avendo particolare riguardo alla sua divulgazione ed alla formazione di tutti gli interlocutori con cui l’azienda viene a contatto.
Per far ciò è necessaria una stretta e proficua collaborazione tra i professionisti e l’azienda stessa.
Solo in tal modo, infatti, il documento acquisirà i requisiti di adeguatezza ed efficacia necessari ad avvalorarne la funzione esimente.
Cosa significa “MOGC (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) idoneo”?
Significa che tale modello è stato plasmato su misura e in funzione di quella particolare tipologia di azienda, sull’attività in essa svolta e sul personale che per essa lavora.
L’attività di audit sul Modello di Organizzazione e Controllo è diretta a:
• comprendere le modalità di gestione dei processi e verificare il rispetto dei principi di comportamento e di controllo contenuti nelle Parti Speciali (o Protocolli / Procedure) allegate al Modello o a cui il Modello rimanda, suggerendo, ove ritenuto necessario, le relative azioni di miglioramento;
• monitorare la correttezza delle Parti Speciali (o Protocolli / Procedure) ed individuare eventuali carenze nel disegno dei controlli in essere ovvero, laddove ritenuti adeguati, la loro effettiva applicazione ed eventualmente modificare le parti speciali nel caso non coerenti con le attività di controllo svolte dal personale operante nelle aree a rischio, ovvero nel caso vi siano state modifiche nell’organizzazione aziendale tali da comportare modifiche nelle modalità di svolgimento dei processi.
Il piano annuale di audit è oggetto di condivisione e discussione con il Consiglio di Amministrazione (ed il Collegio Sindacale) nel corso della riunione annuale con l’Organismo di Vigilanza.
Il Rapporto di Audit viene presentato al management coinvolto nell’area a rischio in oggetto in modo da discutere e condividere le azioni di miglioramento da porre in essere e le eventuali modifiche da apportare alla Parte Speciale oggetto della verifica. Le azioni di miglioramento concordate con il management saranno tenute agli atti in modo da poter essere verificare successivamente a cura dell’Organismo di Vigilanza mediante i “follow-up” programmati.
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